martedì 10 dicembre 2013

Cave di Carrara. Quali iniziative il Governo intenda assumere e quali sono i motivi che giustificano ancora oggi il permanere della distinzione tra agri marmiferi e beni estimati?

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00443




     Atto n. 4-00443

Pubblicato il 27 giugno 2013, nella seduta n. 52


BOTTICI , SANTANGELO , SERRA , SCIBONA , PEPE , PAGLINI - Ai Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il Comune di Carrara attualmente amministra le cave di marmo presenti nel territorio comunale sotto due distinte tipologie: gli agri marmiferi ed i beni estimati;
relativamente agli agri marmiferi il Comune percepisce il contributo regionale e un canone di concessione, mentre per i beni estimati il Comune percepisce soltanto il contributo regionale, in quanto questi beni sono considerati alla stregua di proprietà privata;
su 82 cave attive, 8 sono interamente bene estimato, 45 sono in percentuale varia bene estimato e agro marmifero, e soltanto 29 sono interamente agro marmifero (cioè di proprietà comunale);
considerato che:

la distinzione invalsa tra agro marmifero e bene estimato trova origine in un editto della principessa di Carrara Maria Teresa d'Este del 1° febbraio 1751;
la suddetta distinzione non avrebbe motivo di esistere, in quanto tutte le cave di Carrara sono di proprietà comunale;
il regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno", all'articolo 64 recita: "Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. (...) Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi";
il Comune di Carrara ha approvato il citato regolamento soltanto nel 1994 a cui è seguita la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104, "Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara";
l'art. 1, della legge regionale di cui sopra, recita ai commi 1 e 2: "1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del III comma dell'art. 64 della RD 29.7.1927, n. 1443", "2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale";
secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 488 del 1995 (giudizio di legittimità costituzionale in via principale) "La diversa impostazione dei due sistemi (quello repubblicano e quello estense, ndr) e la reciproca inadattabilità di nuclei fondamentali delle rispettive discipline escludono che l'art. 64, terzo comma, del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretato come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali";
considerato inoltre che:
secondo l'amministrazione comunale di Carrara la cosiddetta "legge mineraria" disciplina solo gli agri marmiferi e non i "beni estimati", disciplina quindi solo le cave che sono di proprietà comunale (interpretando così il titolo della legge stessa);
l'art. 64 del regio decreto n. 1443 del 1927 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'entrata in vigore e quindi, sotto questo profilo, dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quello della legge - e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati - in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell'ambiente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché queste si pronuncino sui motivi che giustificano ancora oggi il permanere della distinzione nel regolamento comunale del 1994, relativamente alla proprietà, tra agri marmiferi e beni estimati sul totale delle cave di marmo insistenti sui territori dei Comuni di Massa e Carrara.

Nessun commento:

Posta un commento